Ultime news
NUOVO REGOLAMENTO DELL’EPAP
Si riporta per esteso la comunicazione del presidente dell'EPAP Stefano Poeta ricevuta il 19 aprile 2022: "Egregio Presidente, mi fa piacere informarTi che i Ministeri competenti hanno appena a...
Assemblea iscritti 2022
Gentilissimi iscritti, si allega la convocazione dell'Assemblea annuale 2022 che si svolgerà in data 28 aprile 2022 alle ore 16,30 in videoconferenza. Si chiede cortesemente di inviare a Questo indir...
CHIARIMENTI DEL MINISTERO DELLA SALUTE SU OBBLIGO VACCINALE
In data 26 febbraio 2022 la Federazione Nazionale ha inviato a firme congiunte con le altre professioni sanitarie, la nota prot. n. 255/2022 sugli adempimenti ex art. 1 del DL 26 novembre 2021, 172 co...
DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24
È stato pubblicato in G.U. il 24.03.22 Serie Generale n. 70, il DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidem...
Registro Regionale delle ore di aggiornamento professionale per tecnici competenti in acustica di cui alla determinazione dirigenziale n.155 del 21.06.2019 - Aggiornamento al 31.12.2021.
Si allega la nota prot_2647_2022-03-03 della Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualita' Urbana, Sezione autorizzazioni ambientali, Servizio AIA/RIR, riguardante l'aggiornamento al 31....
Avviso pubblico SAMER
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Per eventuale interesse si pubblica in allegato avviso pubblico dell' Azienda Speciale SAMER per il conferimento di una borsa di studio della durata di un anno.
Informativa obbligo vaccinale ex DL 172/2021
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Si ricorda che con l'emanazione del D.L. 172/2021, che ha sostituito l'art. 4 del D.L. 44/2021, sono state rivoluzionate le modalità di accertamento degli obblighi vaccinali a carico dei professionisti sanitari (vedi precedente news pubblicata su questo sito).
Le novità più rilevanti consistono:
- nell'estensione dell'obbligo vaccinale anche alla dose di richiamo (c.d. terza dose), la cui omissione comporterà la sospensione dall'esercizio della professione al pari dell'omissione del ciclo vaccinale primario, a partire dal 15 dicembre.
- nell'integrale trasferimento dell'accertamento dell'adempimento di tali obblighi, dalle ASL agli Ordini professionali.
Pertanto gli Ordini delle professioni sanitarie dovranno provvedere ad accertare l'avvenuta vaccinazione ed eventualmente sospendere l'iscritto inadempiente.
Nel dettaglio, gli obblighi previsti dalla nuova norma, a carico dell'Ordine Competente (si intende l'Ente territoriale cui il professionista è iscritto), possono essere quindi così riassunti:
1. la Federazione Nazionale provvederà quotidianamente a interrogare la piattaforma nazionale DGC restituendo all'Ordine territoriale i nominativi degli iscritti che non risultano in regola con l'obbligo vaccinale;
2. a seguito di tale comunicazione, il Presidente dell'Ordine territoriale dovrà inviare via pec un invito/diffida al professionista sanitario al fine di assumere le informazioni richieste dalla legge e pertanto: l'avvenuto adempimento dell'obbligo sanitario ovvero la certificazione di esenzione o differimento dell'obbligo attestata dal medico di medicina generale ovvero la prenotazione della seconda o terza dose di vaccino da effettuarsi in un termine non superiore a 20 giorni dalla ricezione dell'invito (la prenotazione della sola prima dose non è ritenuta sufficiente al fine di evitare la sospensione che potrà essere revocata solo al completamento del ciclo vaccinale);
3. qualora non pervengano all'Ordine le giustificazioni richieste entro 5 giorni dall'invito, ovvero le giustificazioni pervenute non integrino le fattispecie ritenute dalla norma come esimenti, ovvero, in caso di prenotazione della somministrazione vaccinale, non pervenga il certificato attestante l'adempimento entro tre giorni dalla data in cui sarebbe dovuta avvenire, il Consiglio territoriale deve adottare una deliberazione in cui accerta l'inadempimento dell'obbligo vaccinale e sospende l'iscritto annotando tale sospensione, e l'avvenuta deliberazione dovrà essere comunicata all'iscritto ed al datore di lavoro se conosciuto .
4. La sospensione dura fino al 15 giugno 2022 (6 mesi dal 15 dicembre 2021) ovvero finché l'iscritto non avrà adempiuto all'obbligo vaccinale. L'Ordine potrà venire a conoscenza dell'avvenuto adempimento o attraverso le comunicazioni periodiche della Federazione o su impulso dell'iscritto. L'accertamento dell'adempimento dell'obbligo vaccinale comporta il venir meno della sospensione e la cancellazione della relativa annotazione che il Consiglio territoriale dovrà deliberare dandone comunicazione all'interessato ed al datore di lavoro se noto.
Tanto si anticipa al fine di favorire il riscontro, nei ristretti termini che la normativa richiede, all'invito di cui al precedente punto 2, qualora ne venisse interessato.
Pertanto, si prega di non inviare alcuna documentazione di propria iniziativa, ma di controllare la propria PEC per richieste di cui alla succitata normativa.
Chiusura al pubblico Uffici dal 24 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 e il giorno 7 gennaio 2022
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Si comunica che gli Uffici dell'Ordine resteranno chiusi al pubblico nei giorni dal 24 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 e il giorno 7 gennaio 2022. I servizi verranno erogati da remoto.
Si coglie l'occasione per porgere i migliori auguri di Buone Feste.
DECRETO LEGGE 26 novembre 2021, n. 172 recante misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, pubblicato in G.U. il 26.11.21
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Si allega il prot. 2252 del 27/011/2021 della Federazione e il Decreto Legge del 26 novembre 2021 n. 172
chiarimenti in merito alla somministrazione della dose di richiamo (booster) nei soggetti già vaccinati e con pregressa o successiva infezione da SARS-CoV-2.
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Alleghiamo la presente per opportuna informazione.
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- Aggiornamento periodico obbligatorio professionisti antincendio.