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DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24

È stato pubblicato in G.U. il 24.03.22 Serie Generale n. 70, il DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Preme sottolineare che l’art. 8 comma 1 del predetto D.L. 24/2022, ha apportato alcune sostanziali modifiche all’art. 4 del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

Come previsto dall’art.4 del D.L. 44/2021 “gli esercenti le professioni sanitarie per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 “sono   obbligati   a   sottoporsi   a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione”.

Si ricorda che la sospensione dall'esercizio della professione di cui all'art. 4 del D.L. 44/2021 e ss. mm. e ii, è una sanzione amministrativa direttamente prevista dalla legge, avente “natura dichiarativa e non disciplinare” a seguito dell'esito negativo delle verifiche sullo stato vaccinale dell'iscritto all'Albo. La norma definisce la vaccinazione quale "requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati" e, pertanto, l'accertato mancato adempimento all'obbligo comporta la sospensione da tutte le attività professionali inerenti la professione di chimico o di fisico, senza che possa farsi distinzione alcuna.

La modifica apportata dal D.L. 24/2022 riguarda in particolare due aspetti:

  • la durata delle sospensioni: nella previgente normativa sarebbero scadute il 15 giugno 2022, ora con il D.L. 24/2022 viene prorogato l’obbligo vaccinale e la conseguente validità delle sospensioni fino al 31 dicembre 2022. Pertanto le eventuali sospensioni in essere avranno durata massima fino al 31 dicembre 2022.
  • l’aspetto delle guarigioni: la guarigione dalla malattia comporta un periodo temporaneo di differimento dall’obbligo vaccinale con i termini temporali previsti dalle circolari del Ministero della Salute. Il D.L. 24/2022 precisa tale aspetto in quanto introduce il seguente comma: “In caso di intervenuta guarigione l’Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento.”

Qui sotto trovate in allegato la tabella con i termini di differimento delle circolari del Ministero della Salute, ed un fac simile di istanza di differimento della sospensione da parte del professionista interessato.

L’Ordine territoriale, soggetto incaricato per legge, provvederà ad effettuare fino ai termini indicati dal D.L. 24/2022, le verifiche automatiche dell’ottemperamento dell’obbligo vaccinale (così come definito dall’art.4 del D.L. 44/2021, convertito in Legge e ss.mm.i. per tutti i professionisti iscritti all’Albo), tramite la Federazione Nazionale, avvalendosi dell’automatismo predisposto dal Ministero della Salute con la piattaforma DGC.

Si ricorda che la sospensione riguarda l’esercizio della professione sanitaria di Chimico o Fisico, e che l’esercizio della professione in vigenza della sospensione dall’Albo configura illecito penale ai sensi dell’art. 348 c.p. (esercizio abusivo della professione). Per i professionisti che operano in ambito scolastico od universitario, si fa presente che la sola attività di docenza non costituisce esercizio della professione sanitaria di chimico o fisico.